Passaggi tra percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e Istituto Professionale 

CRITERI, MODALITÀ E TEMPISTICA
Nel Decreto Legislativo n. 61/2017 avente come oggetto la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, si prevede la possibilità di passaggio tra i diversi sistemi formativi e, nello specifico, tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e viceversa.
Questa possibilità, prevista nell’art. 8 del succitato Decreto, ha come obiettivo, come chiarisce il comma 1, quello di fornire, agli studenti interessati, “l’opportunità di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni”.
Le fasi per realizzare i passaggi risultano disciplinate dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regione del 2018.
I contenuti dell’Accordo si applicano alle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/2019.
Tale Accordo, previsto nel succitato art. 8 del Decreto legislativo n. 61/2017, ha la funzione di disciplinare le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale e viceversa, nel rispetto dei criteri generali definiti nello stesso art. 8 precedentemente citato. L’Accordo riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

FASI DEI PASSAGGI
I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono, in base all’art. 2 comma 1 dell’Accordo, un carattere personalizzato e garantiscono agli studenti il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento.
Gli studenti interessati al passaggio da un percorso all’altro, hanno l’opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate nell’art. 8 comma 6 del Decreto legislativo n. 61/2017, come riportiamo di seguito:
“Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso”.

ATTIVAZIONE DEI PASSAGGI
Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi di istruzione possono, come esplicitato nell’art. 2 comma 2 dell’Accordo, essere attivate:
a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

COMPITI DELL’ISTITUZIONE DI PROVENIENZA
L’istituzione di provenienza degli studenti che richiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:
a) acquisizione della domanda di passaggio presentata e trasmissione all’istituzione scolastica o formativa di destinazione. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale;
b) invio all’istituzione di destinazione del “Certificato di competenze”, come previsto dall’art. 5 del D Lgs n. n. 61/17, oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito rilasciata dall’istituzione di provenienza;
c) eventuale designazione dell’incaricato, in servizio presso l’istituzione scolastica di IP o l’istituzione formativa di IeFP, che integra la commissione per i passaggi, costituita presso l’istituzione di destinazione.

COMPITI DELL’ISTITUZIONE DI DESTINAZIONE
L’istituzione di destinazione degli studenti che chiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:
a) elaborazione di un “Bilancio delle competenze” sulla base delle indicazioni fornite nel Certificato delle competenze, integrate con eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento;
b) determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, dell’annualità di inserimento degli studenti e delle eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto e degli interventi integrativi;
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento degli studenti nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento;
d) valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento.

Le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano, in tempo utile per facilitare il passaggio e l’inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e nei primi periodi di inserimento.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Nei passaggi tra i percorsi di IeFP e i percorsi di IP, come chiarisce l’art. 5 dell’Accordo Stato-Regioni, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell’inserimento nel percorso di IP per il quale hanno presentato domanda di passaggio.
La certificazione delle competenze è effettuata dall’istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del “Certificato di competenze”.
Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti anche nell’ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.
Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall’istituzione scolastica di destinazione sulla base del Bilancio delle competenze.

DOMANDA DI PASSAGGIO: DOVE INOLTRARLA?
Gli studenti che intendono passare da un percorso di IeFP a un percorso di IP devono presentare domanda, tramite l’istituzione di provenienza, all’istituzione nella quale risulta attivato il percorso richiesto. In caso di minore di età, la domanda di passaggio deve essere presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale.
La domanda deve essere presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione per gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP;
  • rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi.

L’istituzione scolastica alla quale viene presentata la domanda deve dare motivata e formale comunicazione agli studenti interessati dell’esito della procedura.

DOMANDA DI PASSAGGIO: ENTRO QUALI TERMINI?
Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto. In questo caso l’operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo (art. 6, comma 3 Accordo Stato-Regioni 2018).
Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo dei percorsi di IeFP devono presentare domanda entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio (art. 6, comma 4 Accordo Stato-Regioni 2018).
Se la domanda di passaggio viene presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre per i passaggi da IeFP a IP (art. 6, comma 6 Accordo Stato-Regioni 2018).

COMMISSIONE PER I PASSAGGI
L’istituzione scolastica presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina una Commissione che ha il compito di coordinare l’intera procedura.
La Commissione deve essere nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio ed è costituita da personale in servizio nella stessa istituzione.
La Commissione, su proposta dell’istituzione scolastica o dell’istituzione formativa di provenienza degli studenti che chiedono il passaggio, può essere integrata con un docente o un formatore dell’istituzione di provenienza e, se eventualmente necessario, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo.
Di tale richiesta l’istituzione scolastica o formativa informa l’istituzione di destinazione contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio.
La Commissione è tenuta a redigere un apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell’intero procedimento.

ANNUALITÀ DI INSERIMENTO
La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:

  • comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento;
  • crediti riconosciuti;
  • correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.

Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l’inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:

  • inserimento nell’annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno);
  • inserimento nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
  • inserimento nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di IeFP ad un percorso di I.P. effettuato durante l’anno scolastico o formativo, come esplicitato nell’art. 8 comma 6 dell’Accordo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

Nuovi Istituti professionali: Tempistiche passaggi