Gli esami di idoneità si sostengono per
- l’accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione
- il passaggio da IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a Istituto Tecnico Economico
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.M. 08/02/2021 n. 5 artt. 5 e 6
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione L.vo n. 297/1994 Artt. 192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Va compilata una domanda presso la segreteria didattica entro il 30 giugno di ogni anno.
SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITÀ
Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994 si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni (D.M. 5/2021 art. 5 comma 1).
Possono presentare domanda per gli esami di idoneità:
- i candidati esterni (che siano in possesso di licenza media, trascorso il prescritto intervallo, l’abbiano cioè conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi art. 193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994) ed interni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso);
- i candidati dell’Istituto che intendono sostenere gli esami per accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione purché abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale (art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297).
PROVE D’ESAME
I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare nei modi seguenti:
- con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
- con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
- con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
- con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri precedenti, i Dirigenti scolastici si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All’istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell’O.M. 30.1.1984.