Decreto­legge n. 111 del 6 agosto 2021,

Si rendono noti il Decreto e la Circolare in oggetto e si invita il personale della scuola a porre l’attenzione sulle seguenti disposizioni in relazione al contrasto alla diffusione del coronavirus in ambito scolastico:

Nell’anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico­affettiva delle studentesse e degli studenti, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza, con possibilità di deroga solo a seguito di specifiche ordinanze dei Presidenti di Regione o dei Sindaci per territori che si trovano in Zona rossa o arancione;

Prosegue l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto della distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali­logistiche degli edifici non lo consentano (ad es. aule piccole in rapporto al numero di studentesse e studenti da ospitare);

In presenza di soggetti risultati positivi al SARS­CoV­2 o di casi sospetti si continuano ad applicare i protocolli già adottati lo scorso anno scolastico;

È possibile derogare all’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le attività didattiche per le classi composte da studentesse e studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione dal COVID­19 in corso di validità (si attendono indicazioni più precise su questo punto);

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con modalità che potranno essere oggetto di successive indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione;

Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato assenza ingiustificata e, in deroga alle precedenti disposizioni normative, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti.

Si ricorda, a tal proposito, che il Green Pass si ottiene a seguito di una di queste tre condizioni:

1. Vaccinazione anti­SARS­CoV­2 completata: ha una validità di nove mesi (270 giorni) ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale e scaricabile dal sito dgc.gov.it o tramite le app “Immuni” e “IO.it”, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. È possibile ottenere il Green Pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;

2. Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione: ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVI, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. La validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARSCoV­2;

3. Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.

Allegati

circ. scolastica n.432

DL n.111 del 06.08.2021

Circolare del Ministero della Salute sulle esenzioni dall’obbligo di vaccinazione conto il Covid­19